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Sez. L, Sentenza n. 5021 del 14/10/1985 (Rv. 442353 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - SALARIATI - DELLO STATO - IMMESSI NEI RUOLI ANTERIORMENTE O SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 90 DEL 1961 - DIRITTO AL CUMULO DELLA PENSIONE DELL'INPS E DI QUELLA A CARICO DELLO STATO - EFFETTO DELLA SENTENZA N. 117 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 129 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1985-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442353-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - SALARIATI - DELLO STATO - IMMESSI NEI RUOLI ANTERIORMENTE O SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 90 DEL 1961 - DIRITTO AL CUMULO DELLA PENSIONE DELL'INPS E DI QUELLA A CARICO DELLO STATO - EFFETTO DELLA SENTENZA N. 117 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 129 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - PORTATA.*

Per effetto della sentenza n. 117 del 1974 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 cost., dell'art. 10, secondo e terzo comma, d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20 nella parte in cui, nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961 n. 90, e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il subingresso dello stato nei diritti dei salariati stessi o delle loro vedove ed orfani alla pensione, o quota di pensione, relativa all'Assicurazione obbligatoria per Invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dall'1 gennaio 1926 con iscrizione all'Assicurazione predetta, i quali sono valutati anche per la pensione statale - è stata eliminata la disparità di trattamento tra salariati statali inquadrati rispettivamente prima e dopo la citata legge n. 90 del 1961 di tal che in entrambe le ipotesi è sorto il diritto dell'assicurato a cumulare la pensione erogata dall'i.N.P.S. con quella a carico dello stato fino a quando il legislatore con l'art. 129 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (norma a carattere non retroattivo) non ha reintrodotto - con disciplina questa volta uniforme e pertanto rispettosa del canone costituzionale di eguaglianza sancito dall'art. 3 cit. (come ha riconosciuto la successiva sentenza n. 144 del 1976 della Corte costituzionale) - il predetto diritto di subingresso dello stato, esercitabile quindi in relazione ai ratei di pensione maturati non prima dell'1 giugno 1974, data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 1092. (V 712/85, mass n 438917; (V 1903/82, mass n 419741; (V 2378/81, mass n 413136).*

Riferimenti normativi: DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 com. 2 CORTE COST., DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 com. 3 CORTE COST., Legge 05/03/1961 num. 90 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)