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Sez. 5, Sentenza n. 24253 del 27/11/2015 (Rv. 637562 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Rivendita del primo immobile nel quinquennio - Costruzione entro l'anno dell'abitazione principale del contribuente su terreno di sua proprietà - Decadenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637562-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, il contribuente che nel quinquennio abbia rivenduto l'immobile evita la decadenza non solo se entro l'anno successivo acquisti un nuovo immobile, da adibire ad abitazione principale, ma anche se, tramite un appalto, realizzi su un proprio terreno, acquistato prima o dopo l'alienazione infraquinquennale, la propria abitazione principale, di cui diventa proprietario in virtù del principio dell'accessione, atteso che l'art. 1, nota II bis della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 non distingue tra acquisti a titolo originario e derivativo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)