diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8847 del 30/04/2015 (Rv. 635532 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Alienazione dell'immobile nel quinquennio - Plurimi successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali - Mantenimento del beneficio - Condizioni - Effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti - Necessità - Onere della prova del contribuente.
Stato
decisa il 2015-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635532-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)