Sez. 1, Sentenza n. 2342 del 26/02/1992 (Rv. 475943 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - Decreti - Reclami | Maggioranze richieste per l'approvazione della proposta di concordato preventivo - Mancato raggiungimento - Accertamento - Provvedimento del giudice delegato e del tribunale in sede di reclamo - Carattere - Provvedimento del tribunale - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - Decreti - Reclami
Il provvedimento del giudice delegato, come quello di conferma pronunciato dal tribunale in sede di reclamo, col quale si dichiari il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta di concordato preventivo, non ha carattere definitivo e, pertanto, il secondo non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 174, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 174, Legge Falliment. art. 175, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 175, Legge Falliment. art. 176, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 176, Legge Falliment. art. 177, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 177, Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST., Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)