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Sez. 1, Ordinanza n. 30456 del 21/11/2019 (Rv. 656273 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE | Ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto - Provvedimenti del giudice delegato - Natura precaria - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656273-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE

In tema di verifica dei crediti nella procedura concordataria, l'inclusione nelle operazioni di suffragio disposta dal giudice delegato ai sensi dell'art. 176, comma 1, l.fall. non segna il termine ultimo per ogni statuizione in merito all'ammissione del credito al voto, perché l'assetto normativo dell'istituto caratterizza espressamente tale disposizione come provvisoria e chiama il Tribunale - al pari del giudice dell'impugnazione sulla decisione di quest'ultimo - a rinnovare la verifica ai fini del controllo del regolare sviluppo dell'"iter" procedurale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)