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Sez. L, Sentenza n. 1302 del 21/01/2013 (Rv. 624880 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Rapporto di lavoro sorto all'estero - Controversia in materia contrattuale - Legge applicabile - Criteri indicati dalla Convenzione di Roma 19 giugno 1980.
Stato
decisa il 2013-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624880-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Ai fini del diritto internazionale privato italiano, la domanda con la quale il lavoratore chiede dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, in relazione ad un rapporto di lavoro che sia sorto all'estero, che all'estero abbia avuto esecuzione e ivi si sia risolto, introduce una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Pertanto la legge applicabile a tale controversia dev'essere individuata secondo le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)