Sez. L, Sentenza n. 15822 del 11/11/2002 (Rv. 558407 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Rapporto di lavoro sorto all'estero - Controversia in materia contrattuale - Legge applicabile - Criteri indicati dalla Convenzione di Roma 19 giugno 1980.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Ai fini del diritto internazionale privato italiano, la domanda con la quale il lavoratore chiede dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, in relazione ad un rapporto di lavoro che sia sorto all'estero, che all'estero abbia avuto esecuzione e ivi si sia risolto, introduce una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Pertanto la legge applicabile a tale controversia dev'essere individuata secondo le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1984 num. 975 art. 6 com. 2 lett. A, Legge 18/12/1984 num. 975 all. A art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)