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Sez. L, Sentenza n. 1000 del 02/02/1988 (Rv. 457317 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA - DOMANDA DI PENSIONE DI ANZIANITÀ - VOLONTÀ IMPLICITA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1988-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457317-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA - DOMANDA DI PENSIONE DI ANZIANITÀ - VOLONTÀ IMPLICITA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO.*

A norma dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1973 n. 672 (modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia), la domanda di pensione di anzianità presentata nel corso del rapporto di lavoro è idonea - nel concorso del presupposto costituito dai trentacinque anni di iscrizione al fondo - a far decorrere la pensione stessa dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio (intervenuta nelle more dell'istruzione della domanda medesima) ancorché non contenga l'indicazione della volontà di cessare dal servizio ed il riferimento di essa ad una data certa, dovendo tale volontà ritenersi implicita nella presentazione dell'istanza di pensione da chi fa valere il detto periodo d'iscrizione al fondo ed essendo l'indicazione della data irrilevante ai fini sia dei controlli dell'ente previdenziale nell'ambito dell'iter procedimentale della domanda che del conseguente provvedimento dell'ente medesimo. (V 4854/87, mass n 453482).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1973 num. 672 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)