Sez. L, Sentenza n. 6693 del 25/07/1996 (Rv. 498731 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Requisito della cessazione dell'attività lavorativa - Integrazione dopo la presentazione della domanda - Rilevanza - Esclusione - Presentazione di nuova domanda - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Nel caso in cui alla data della presentazione di domanda diretta al conseguimento della pensione di anzianità non sussista il requisito relativo alla cessazione dell'attività lavorativa, la medesima domanda non può spiegare effetto a seguito della sopravvenienza di detto requisito, ma, in applicazione dell'art. 22, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 la pensione potrà decorrere solo dal primo giorno del mese successivo alla data di proposizione di una nuova domanda, senza che in senso contrario possa rilevare la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui a Corte cost. 27 giugno 1989 n. 355, inerente alla maturazione, successivamente alla domanda, del solo requisito contributivo, in quanto l'I.N.P.S., diversamente da quanto accade per questo altro requisito, non ha esatta cognizione sotto il profilo temporale della cessazione dell'attività lavorativa, in difetto di nuova domanda.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 1 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)