Sez. 2 - , Ordinanza n. 17474 del 04/07/2018 (Rv. 649450 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Deduzione in cassazione della violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova - Onere del ricorrente di indicare se e quando il fatto oggetto di prova era stato contestato - Necessità .
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall'onere della relativa prova l'abbia assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione ed indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione era stata sollevata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)