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Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012 (Rv. 623180 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Deduzione in cassazione della violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova - Onere del ricorrente di indicare se il fatto oggetto di prova era stato contestato o meno - Necessità.
Stato
decisa il 2012-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623180-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall'onere della prova di esso l'avesse assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione, perché l'onere della prova concerne soltanto fatti contestati. Ne consegue che è onere del ricorrente indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, il fatto, che si assume erroneamente ritenuto provato dal giudice, era stato contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)