Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5333 del 04/03/2011 (Rv. 617131 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Dirette a contestare la determinazione del periodo sospetto - Eccezioni in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Eccezioni rilevabili d'ufficio - Configurabilità - Condizioni - Allegazione tempestiva del relativo fatto costitutivo - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
In materia di revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, legge fall., le eccezioni del convenuto dirette a contestare la determinazione del periodo sospetto non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art. 183 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)