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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5333 del 04/03/2011 (Rv. 617131 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Dirette a contestare la determinazione del periodo sospetto - Eccezioni in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Eccezioni rilevabili d'ufficio - Configurabilità - Condizioni - Allegazione tempestiva del relativo fatto costitutivo - Necessità.
Stato
decisa il 2011-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617131-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

In materia di revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, legge fall., le eccezioni del convenuto dirette a contestare la determinazione del periodo sospetto non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art. 183 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)