Sez. 1, Sentenza n. 15142 del 10/10/2003 (Rv. 567379 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezioni rilevabili d'ufficio - Revocatoria fallimentare - Eccezione di ignoranza della stato di insolvenza e di inesistenza della sproporzione tra le prestazioni - Eccezioni in senso lato - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Allegazione tempestiva del relativo fatto costitutivo - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
In materia di revocatoria fallimentare ex art.67, primo comma, legge fall., le eccezioni del convenuto dirette a contestare l'esistenza del presupposto oggettivo (sproporzione tra le prestazioni) e soggettivo ('scientia decoctionis') della domanda non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art.183, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)