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Sez. 3 - , Ordinanza n. 10327 del 30/04/2018 (Rv. 648432 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del diritto di impugnazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648432-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., può costituire abuso del diritto di impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che ne esclude la invocabilità; in tali ipotesi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)