Sez. U - , Sentenza n. 9912 del 20/04/2018 (Rv. 648130 - 02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Art. 96, comma 3, c.p.c. – Presupposti – Domanda di parte e prova del danno – Esclusione - Elemento soggettivo - Necessità - Colpa grave - Nozione - Riferimento all'esercizio dell'azione nel suo complesso – Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)