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Sez. 3, Sentenza n. 3963 del 24/08/1978 (Rv. 393567 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - TABELLE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA INVALIDITA PERMANENTE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393567-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - TABELLE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA INVALIDITA PERMANENTE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CRITERI.*

Nella liquidazione equitativa del danno futuro, il giudice non e tenuto ad osservare le tabelle approvate col RD n 1403 del 1922 e concernenti la liquidazione del danno da invalidita permanente, ne a specificare e giustificare analiticamente i motivi per i quali egli si discosta dalle tabelle, essendo sufficiente che egli indichi i criteri direttivi della liquidazione. (nella specie, la Corte ha ritenuto sufficienti, quali motivi della liquidazione equitativa, addotti dal giudice del merito, la Mancanza di elementi di certezza circa l'attivita che una ragazza danneggiata avrebbe svolto in avvenire e circa le possibilita di un lavoro produttivo pari a quello maschile). (V 3878/75, mass n 378132).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)