Sez. 3, Sentenza n. 2326 del 16/04/1982 (Rv. 420204 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - DETERMINAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - LEGITTIMITÀ - OMESSA APPLICAZIONE DEL COSIDDETTO CALCOLO TABELLARE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - DETERMINAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - LEGITTIMITÀ - OMESSA APPLICAZIONE DEL COSIDDETTO CALCOLO TABELLARE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
In tema di liquidazione di danni che si proiettano nel futuro, seppure il giudice del merito può adottare il criterio della liquidazione equitativa - tenuto conto che essi, per la loro natura, non possono di regola essere determinati in un preciso ammontare - egli è tuttavia tenuto, ove si discosti dal calcolo cosiddetto tabellare, ad indicare partitamente o globalmente i criteri direttivi della liquidazione. Con la conseguenza che sussiste il vizio di motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora la decisione si fondi non su elementi di concretezza, bensì su congetture, ipotesi ed ingiustificate illazioni. (V 3963/78, mass n 393567; (V 630/78, mass n 389947; (V 3878/75, mass n 378132).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)