Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 29/01/2010 (Rv. 611297 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976 - Utilizzazione ai fini della determinazione del danno - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In tema di invalidità permanente, l'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (successivamente abrogato per effetto del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), può essere utilizzato ai fini della determinazione del danno solo laddove quest'ultimo sia stato in concreto accertato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)