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Sez. 3, Sentenza n. 4385 del 03/05/1999 (Rv. 525948 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Incidenza sulla capacità lavorativa specifica - Riduzione della capacità di guadagno - Danno patrimoniale - Prova - Onere del danneggiato - Prova per presunzioni.
Stato
decisa il 1999-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525948-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Nella liquidazione del danno patrimoniale alla persona il giudice deve accertare in base alle prove fornite dall'attore danneggiato ed avvalendosi anche delle presunzioni semplici per il danno da invalidità permanente (che si proietta nel futuro) in quale misura la menomazione fisica o psichica abbia inciso sulla capacità di svolgimento della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e quindi di produrre ricchezza). Ne deriva che il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il singolo soggetto danneggiato, che agisce per il risarcimento per effetto del fatto lesivo alla sua integrità psico - fisica, subirà una perdita della sua specifica capacità futura di guadagno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)