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Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011 (Rv. 616266 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989 - Effetti - Esaurimento del massimale in epoca anteriore a detta sentenza - Obbligo dell'assicuratore della r.c. di provvedere all'integrale ristoro del danno non patrimoniale patito dalla vittima e non altrimenti risarcito - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616266-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

In tema di risarcimento danni da responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la circostanza che l'assicuratore, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli assicuratori sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti), abbia pagato all'assicuratore sociale le somme da questi pretese a titolo di surrogazione, esaurendo il massimale senza che la vittima abbia potuto ottenere il pieno ristoro del danno non patrimoniale alla persona, non può essere opposta alla vittima che, dopo il deposito della sentenza della Consulta e prima che il proprio diritto sia prescritto, richieda all'assicuratore medesimo un secondo pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)