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Sez. 3, Sentenza n. 19560 del 19/12/2003 (Rv. 569108 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale - Risarcimento del danno - Surrogazione legale dell'assicuratore - Sentenza Corte costituzionale n. 319 del 1989 - Versamento all'INAIL dell'intero massimale di polizza - Causa di esaurimento del rapporto - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569108-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

La sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, l'INAIL abbia dichiarato all'assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato suo assistito, di per sè, non è un fatto giuridico capace di rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale, essendo a tal fine irrilevante anche che si sia intanto proceduto all'eventuale assegnazione all'Istituto di previdenza dell'intero massimale di polizza: infatti, sino a quando il diritto del danneggiato verso l'assicuratore non sia prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice, richiesto di pronunziare sull'esistenza del diritto, non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall'INAIL, perché ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)