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Sez. 5 - , Sentenza n. 10213 del 27/04/2018 (Rv. 647970 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Aliquota agevolata per appalto per la realizzazione di immobili da destinare ad abitazioni non di lusso - Presupposti - Riferibilità all'intero complesso edilizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647970-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali sull'IVA per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di immobili da destinare ad abitazioni non di lusso, l'aliquota agevolata al 4 per cento di cui al punto 39 della tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972 riguarda la costruzione del singolo fabbricato (o della porzione di esso) che, sebbene composto da più unità, abbia come destinazione funzionale prevalente quella abitativa, secondo il rapporto fissato dall'art. 13 della l. n. 408 del 1949, sicché deve essere esclusa l'applicazione di detta aliquota, stante la necessità di stretta interpretazione delle norme attributive di un beneficio, ove l'appalto abbia ad oggetto la costruzione di un complesso immobiliare che include più fabbricati, ancorché la superficie degli edifici residenziali sia superiore di quelli adibiti ad uffici o negozi, in quanto la relativa proporzione deve essere verificata con riferimento al singolo fabbricato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. TP art. 2 n. 39, Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)