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Sez. U, Sentenza n. 18574 del 22/09/2016 (Rv. 641073 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Per l'acquisto della prima casa - Revoca - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Proroga biennale di cui all'art. 11 della l. n. 289 del 2002 - Applicabilità al beneficio dell'IVA agevolata al 4 per cento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641073-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il termine di cui all'art. 76, comma 1 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002, per le violazioni concernenti la fruizione dell'IVA agevolata al 4 per cento, in quanto l'art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all'imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull'incremento di valore degli immobili, sicché, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un'operazione ermeneutica intesa ad assegnare all'Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l'accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 all. 1 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 41 bis, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)