Sez. U, Sentenza n. 8592 del 01/10/1996 (Rv. 499848 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Polizza fidejussoria ex art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura - Contratto autonomo di garanzia - Configurabilità - Conseguenti poteri del garante - Eccezione di caducazione o di estinzione dell'imposta - Inammissibilità - Estinzione dell'obbligazione tributaria per condono - Effetti - Accertamento incidentale, nella controversia con l'amministrazione finanziaria, di detta estinzione ovvero rilevanza del contenzioso tributario in tale controversia - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 al fine di ottenere il rimborso con pagamento accelerato (senza cioè preventivo riscontro della spettanza) di crediti I.V.A. risultanti dalla dichiarazione annuale, contenente la clausola - tipo " la società (di assicurazione) si obbliga a versare, a meno che non vi abbia già provveduto il contraente, senza eccezione alcuna, le somme richieste dall'Ufficio I.V.A.", configura un contratto autonomo di garanzia, connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita. Tale contratto consente al garante di opporre alla amministrazione finanziaria che, a seguito della rettifica della dichiarazione del contribuente, pretenda la restituzione dal garante stesso di quanto rimborsato al garantito, soltanto che questo ha già provveduto alla restituzione e non già che l'imposta si sia in altro modo caducata o estinta. Ne deriva che la società garante non può far valere, quale ragione di esclusione della garanzia, la pretesa estinzione dell'obbligazione tributaria per condono, consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto versato ove l'obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta. Conseguentemente il garante non può pretendere nella controversia insorta con l'amministrazione l'accertamento incidentale dell'estinzione dell'obbligazione tributaria per condono, o che il giudice tenga conto della decisione, sia pure non definitiva, intervenuta sul condono in sede di contenzioso tributario, o che venga sospeso il giudizio in attesa dell'esito finale di siffatto contenzioso, e senza che tali limitazioni contrastino con l'art. 24 della Costituzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 26 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)