Sez. U, Sentenza n. 19 del 05/01/1979 (Rv. 396025 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - MOLESTIA AL POSSESSO O GODIMENTO NON ACCOMPAGNATA DA PRETESE DI DIRITTO SULLA COSA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE NEGATORIA - ESCLUSIONE - SITUAZIONE LESIVA DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA LUNGO IL CORSO DI ACQUE PUBBLICHE SENZA PRETESE LIMITATIVE DEL DIRITTO STESSO - AZIONE DI RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO DI NATURA PERSONALE - PROPONIBILITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - MOLESTIA AL POSSESSO O GODIMENTO NON ACCOMPAGNATA DA PRETESE DI DIRITTO SULLA COSA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE NEGATORIA - ESCLUSIONE - SITUAZIONE LESIVA DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA LUNGO IL CORSO DI ACQUE PUBBLICHE SENZA PRETESE LIMITATIVE DEL DIRITTO STESSO - AZIONE DI RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO DI NATURA PERSONALE - PROPONIBILITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE.*
La actio negatoria servitutis, in quanto diretta all'accertamento negativo di diritti vantati da altri sulla cosa, non e configurabile, nell'ipotesi di molestia al possesso o godimento, ove questa non sia accompagnata da pretese di diritto sulla cosa medesima. Pertanto, la domanda del titolare di un diritto esclusivo di pesca lungo il corso di acque pubbliche, che sia rivolta a conseguire, oltre il risarcimento del danno, la rimozione della situazione lesiva posta in essere dal terzo senza alcuna pretesa limitativa di quel diritto (nella specie, scarichi industriali pregiudicanti la fauna ittica), integra un'Azione di responsabilita per fatto illecito, di natura personale, e va quindi proposta nei confronti dell'autore del fatto, restando preclusa ogni possibilita di ricorso alla figura dell'actio negatoria di natura reale, ed alla conseguente individuazione della legittimazione passiva nei confronti del proprietario del fondo su cui si sia verificato il fatto lesivo medesimo. (V 514/73, mass n 362524; (V 2759/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)