Sez. U, Sentenza n. 514 del 21/02/1973 (Rv. 362524 - 01)
PESCA - DIRITTO DI PESCA - ESCLUSIVO - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO - VIOLAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PA - LIMITI.*
PESCA - DIRITTO DI PESCA - ESCLUSIVO - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO - VIOLAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PA - LIMITI.*
I diritti esclusivi di pesca riconosciuti dall'autorita governativa a norma di legge hanno natura di diritti soggettivi e sono suscettibili di piena tutela avanti l'autorita giudiziaria ordinaria nei confronti di qualsiasi terzo. Anche la pubblica amministrazione e tenuta al rispetto dei diritti predetti e deve rispondere delle relative lesioni, all'infuori dei casi in cui, per effetto del legittimo Esercizio del potere dell'autorita governativa di dichiarare l'Estinzione o la decadenza dei diritti stessi, la posizione del titolare degrada ad interesse legittimo all'osservanza delle norme che regolano il relativo procedimento. (Conf 104/70, mass n 344809).*
Riferimenti normativi: Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)