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Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 05/06/2012 (Rv. 623016 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - NUOVA | Procedimento monitorio - Modifica delle eccezioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623016-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - NUOVA

La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)