Sez. 3, Sentenza n. 10835 del 06/07/2000 Ud. (dep. 23/10/2000) Rv. 217582 - 01
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE | Impianti radioelettrici di debole potenza - Utilizzazione abusiva - Rilievo penale - Esclusione - Illecito amministrativo di cui all'art. 195 legge 156 del 1973 - Sussistenza.
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE
Gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, che non siano stati omologati per difformità rispetto al modello amministrativo, ma che non superano i limiti massimi di potenza, sono soggetti ad autorizzazione e non a concessione; ne consegue che la loro utilizzazione abusiva è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 195, comma 2, del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato dall'art. 1 lett. g) della legge 28 dicembre 1993 n. 561.
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST., Legge 28/12/1993 num. 561 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)