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Sez. 3, Sentenza n. 9496 del 18/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 214167 - 01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE | Impianti radioelettrici - Soggetti ad autorizzazione - Condizione - Conseguente in tema di violazione della disciplina.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214167-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE

In materia di impianti radioelettrici la legge 28.12.1993 n. 561, ha depenalizzato la violazione prevista dall'art. 195, secondo comma, del d.P.R. 156/1973, "limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione" (lett. g) dell'art. 1. Ne consegue che non costituisce più reato ed è soggetto solo a una sanzione amministrativa pecuniaria l'esercizio di apparecchi ricetrasmittenti soggetti solo al regime autorizzatorio, in quanto aventi alcuni specifici requisiti (potenza, portatilità frequenze scopi della comunicazione).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1993 num. 561 art. 1, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)