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Sez. 2, Sentenza n. 3659 del 28/05/1988 (Rv. 458933 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - MINIMI TARIFFARI - REGIME PRECEDENTE ALLA LEGGE 5 MAGGIO 1976 N. 340 - DEROGABILITÀ - PAGAMENTO DEL COMPENSO SUBORDINATO ALLA CONCESSIONE DELLA LICENZA EDILIZIA - PATTUIZIONE RELATIVA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458933-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - MINIMI TARIFFARI - REGIME PRECEDENTE ALLA LEGGE 5 MAGGIO 1976 N. 340 - DEROGABILITÀ - PAGAMENTO DEL COMPENSO SUBORDINATO ALLA CONCESSIONE DELLA LICENZA EDILIZIA - PATTUIZIONE RELATIVA - VALIDITÀ.*

In tema di compensi per ingegneri ed architetti, il principio della inderogabilità dei minimi tariffari, introdotto dall'art. unico della legge 5 maggio 1976 n. 340, non è rinvenibile nella precedente normativa, stante l'illegittimità della previsione contenuta in tal senso nell'art. 6 del d.m. 21 agosto 1958 (per esorbitanza dai limiti della delega conferita con l'art. unico della legge 4 marzo 1958 n. 143). Pertanto, prima dell'entrata in vigore di detta legge del 1976, deve ritenersi legittima la clausola del contratto di prestazione d'opera professionale, che condizioni il riconoscimento del compenso per la redazione di un progetto di costruzione alla concessione della prescritta licenza edilizia, trattandosi di patto non contrario alla disciplina professionale, né precluso dalle regole di quel contratto assoggettabile a condizione. (V 2759/84, mass n 434799; (V 3660/75, mass n 377868; (V 2247/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 01/03/1958 num. 143, DM 21/08/1958 art. 211, Legge 05/05/1976 num. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)