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Sez. 2, Sentenza n. 2759 del 07/05/1984 (Rv. 434799 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - INDEROGABILITÀ DEI MINIMI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI, DISPOSTA DALL'ART. 6 D.M. N. 211 DEL 1958 - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434799-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - INDEROGABILITÀ DEI MINIMI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI, DISPOSTA DALL'ART. 6 D.M. N. 211 DEL 1958 - ILLEGITTIMITÀ.*

La legge 4 marzo 1958 n. 143, di delega al governo per stabilire le tariffe degli onorari e delle indennità agli ingegneri e architetti, non ha demandato al ministro il potere di determinare l'inderogabilità delle tariffe, a modifica e in contrasto con l'art. 2233 cod. civ.. è, pertanto, illegittimo l'art. 6 del d.m. 21 agosto 1958 n. 211, che tale inderogabilità stabilisce. (Conf 3660/75, mass n 377868; (Conf 3123/72, mass n 360903).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143, DM 21/08/1958 art. 211 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)