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Sez. 6, Sentenza n. 15909 del 17/02/2025 Ud. (dep. 24/04/2025) Rv. 287943-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Elemento costitutivo - Inadempimento dell'obbligazione stabilita in sede civile - Integrazione - Verifica della conseguente mancata prestazione dei mezzi di sussistenza - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287943-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen. la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante.

Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)