Sez. 6 - , Sentenza n. 4677 del 19/01/2021 Ud. (dep. 05/02/2021) Rv. 280396 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Elemento costitutivo - Mero inadempimento dell'obbligazione stabilita in sede civile - Necessità di rilevare la procurata mancanza dei mezzi di sussistenza - Esclusione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'art. 570-bis cod. pen., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)