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Sez. 3, Sentenza n. 2457 del 07/04/1983 (Rv. 427324 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ONERE DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427324-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ONERE DELLA PARTE.*

La deduzione con la quale si sostiene l'incompetenza per territorio (nel caso di Competenza territoriale non inderogabile) costituisce un'eccezione in senso proprio, che deve essere sollevata dalla parte interessata cui incombe altresì l'Onere, ex art. 2697 cod. civ., di fornire la prova dei fatti sui quali si fonda, con la conseguenza che, in difetto di essa, non può ritenersi validamente contestata la Competenza per territorio del giudice adito, essendo egli competente per uno dei fori concorrenti. (Conf 1096/82, mass n 418974).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)