Sez. 1, Sentenza n. 1096 del 22/02/1982 (Rv. 418974 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ONERE DELLA PARTE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ONERE DELLA PARTE.*
La deduzione con la quale si sostiene l'incompetenza territoriale del giudice adito, fuori dei casi di incompetenza inderogabile, è un'eccezione in senso proprio, onde la parte interessata ha non solo l'Onere di sollevare l'eccezione, ma altresì quello di provare gli elementi costitutivi dell'eccezione medesima, in rapporto ai criteri assunti dalla legge per la Determinazione della Competenza, con la conseguenza che, in Mancanza di tale prova, l'eccezione si ha come non proposta e resta quindi fermo il collegamento indicato dall'attore, con la correlativa Competenza del giudice adito. (V 3060/80, mass n 406824; (V 2874/79, mass n 399197; (V 3960/78, mass n 393564; (V 3115/78, mass n 392571).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)