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Sez. 2, Sentenza n. 22641 del 03/06/2025 Cc. (dep. 17/06/2025) Rv. 288228-02

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 648-quater cod. pen. e confische, diretta e per equivalente, previste dall'art. 322-ter cod. pen. - Differenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288228-02

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca ex art. 648-quater cod. pen. e le confische, diretta e per equivalente, previste dall'art. 322-ter cod. pen. rispondono a parametri diversi e hanno differenti ambiti applicativi, posto che la prima, in quanto funzionale alla tutela dell'ordine pubblico economico, mira a sottrarre alla circolazione ed alla immissione nel circuito economico legale qualsiasi bene, proveniente dai reati specificamente indicati dalla norma, suscettibile di alterarne il funzionamento, estendendosi, pertanto, anche al prodotto di essi, mentre la seconda ha ambito applicativo più ristretto, limitato solo al profitto o al prezzo del reato.

Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)