Sez. 2, Sentenza n. 18184 del 28/02/2024 Cc. (dep. 09/05/2024) Rv. 286323-02
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE | Riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio - Prodotto del reato - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE
Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita).
Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)