Sez. 3, Sentenza n. 9358 del 21/06/1983 Ud. (dep. 09/11/1983) Rv. 161049 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - RELATIVA NORMATIVA - FINALITÀ - COLPA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - RELATIVA NORMATIVA - FINALITÀ - COLPA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro mirano ad eliminare i rischi connessi all'espletamento di determinate attività lavorative, compresi quelli conseguenti ad una eventuale imprudenza, disattenzione ed imperizia dei datori di opera, la cui incolumità è da tutelarsi sempre ed in ogni caso. (V mass n 151802; (Conf mass n 157045 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)