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Sez. 4, Sentenza n. 114 del 06/05/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171538 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - INOSSERVANZA NORME ANTINFORTUNISTICHE - INFORTUNIO - COLPA, STANCHEZZA MALORE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171538-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - INOSSERVANZA NORME ANTINFORTUNISTICHE - INFORTUNIO - COLPA, STANCHEZZA MALORE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

Le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo. (V mass n 167066; (Conf mass n 161049; (Conf mass n 162042 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)