Sez. 2, Sentenza n. 10418 del 13/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161537 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - REATO PRESUPPOSTO - NECESSITÀ DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI PROVENIENTI DA FURTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - REATO PRESUPPOSTO - NECESSITÀ DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI PROVENIENTI DA FURTO.*
In tema di ricettazione, non è necessario che il delitto presupposto sia giudizialmente accertato nei confronti del suo autore, ma è sufficiente che la provenienza da reato delle cose ricettate risulti in modo positivo al giudice. (fattispecie: ricettazione di assegni bancari provenienti da furto). (V mass n 149660; (Conf mass n 154182; (Conf mass n 152856).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)