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Sez. 5, Sentenza n. 5801 del 24/02/1982 Ud. (dep. 11/06/1982) Rv. 154182 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - REATO PRESUPPOSTO - NECESSITÀ DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - ESTREMI - CONOSCENZA DELL'AUTORE - DEL DELITTO PRINCIPALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RICETTAZIONE DI MODULO PER PATENTE DI GUIDA.*
Stato
decisa il 1982-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154182-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - REATO PRESUPPOSTO - NECESSITÀ DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - ESTREMI - CONOSCENZA DELL'AUTORE - DEL DELITTO PRINCIPALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RICETTAZIONE DI MODULO PER PATENTE DI GUIDA.*

Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore. Non è però necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato. La conoscenza nel ricettatore della provenienza delittuosa della cosa può infatti desumersi da qualsiasi elemento, pur indiretto, o anche dagli elementi indicati nell'art. 712 cod. pen., allorché i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la comune esperienza la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da chi le detiene o le offre. Ai fini della sussistenza del dolo non è pertanto necessaria la precisa cognizione delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato principale e neppure la conoscenza dell'autore di tale reato. (fattispecie in tema di ricettazione di modulo per patente di guida, di cosa cioè che non è in commercio e che appartiene alla disponibilità esclusiva della pubblica amministrazione). (Conf mass n 152187, ed ivi citate; (Conf mass n 114802, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)