Sez. 1, Sentenza n. 19460 del 23/09/2011 (Rv. 619762 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Revisione delle piante organiche delle farmacie - Ricostituzione rapporto numerico con abitanti correlati alla sede - Posizione soggettiva del farmacista - Interesse legittimo pretensivo - Lesione - Risarcimento del danno - Giudizio prognostico sulla fondatezza dell'istanza - Doverosità - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini del risarcimento del danno da attività provvedimentale della P.A., l'interesse del farmacista alla revisione della pianta organica delle farmacie, allo scopo di ripristinare il rapporto ottimale rispetto al numero di residenti nella circoscrizione, costituisce un interesse legittimo pretensivo, avente ad oggetto l'emanazione di un provvedimento favorevole, integrando la lesione a quella posizione soggettiva un danno risarcibile qualora, all'esito di un giudizio prognostico, sia fondata l'istanza del privato di ampliamento della propria posizione giuridica. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata di rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da un farmacista nei confronti della regione, che aveva omesso di revisionare la pianta organica delle farmacie e aveva disatteso le sue istanze di trasferimento, ha osservato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non è prevista l'attribuzione di un determinato numero di abitanti ad ogni sede farmaceutica, essendo il rapporto numerico di una farmacia ogni quattromila abitanti riferito alla popolazione complessiva del comune, onde è legittimo che una sede farmaceutica abbia riguardo ad una popolazione residente inferiore a tale limite).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 1, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 2 CORTE COST., Legge 08/11/1991 num. 362 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)