Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1869 del 02/02/2015 (Rv. 634342 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulenza tecnica per la stima del valore di autoveicolo danneggiato da un incendio - Applicabilità del criterio di cui all'art. 16 del d.m. 30 maggio 2002 - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di liquidazione del compenso per consulenza tecnica che abbia per oggetto la quantificazione del danno di un'automobile incendiata trova applicazione l'art. 16 del d.m. 30 maggio 2002 che contempla la specifica ipotesi della stima dei danni da incendio e non anche l'art. 17 dello stesso d.m., che regola i compensi "in materia infortunistica del traffico e della circolazione" e si riferisce alla ricostruzione dei sinistri e non alla stima del valore di un veicolo in esito ad un incendio, né, attesa l'esistenza di una disposizione regolamentare specifica, il criterio della liquidazione per vacazioni, che ha natura residuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 16, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 17, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)