Sez. 1, Sentenza n. 143 del 14/01/1967 (Rv. 325845 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ROMA - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE - AREE DESTINATE O NON A SPAZI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO - DIFFERENZE - DESTINAZIONE A PARCO FERROVIARIO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ROMA - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE - AREE DESTINATE O NON A SPAZI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO - DIFFERENZE - DESTINAZIONE A PARCO FERROVIARIO.*
A norma dell'art.4, comma 4 della legge 24 marzo 1932 n.355 sul piano regolatore della citta di Roma, l'indennita di esproprio delle aree destinate a strade, piazze, e spiazzi di uso pubblico va calcolata, indipendentemente dalla loro edificabilita, in base al puro valore venale del terreno, sia pur con riguardo a tutti i fattori obbiettivi influenti su di esso, quali quelli relativi al collegamento fra proprieta finitime o con beni pubblici ed alla destinazione a giardino pubblico o a parcheggio. Invece, per le aree non aventi la cennata destinazione, si applica il 1 comma del citato art.4, secondo cui l'indennita va commisurata alla media fra il valore venale e l'imponibile. La destinazione del terreno a parco ferroviario (e precisamente a piazzale interno della stazione, quale zona di disimpegno dei binari) rientra fra i vincoli di destinazione a spazio pubblico e quindi, importando l'inedificabilita della zona espropriata, comporta l'adozione dei criteri di liquidazione di cui al citato comma 4.*
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1932 num. 355 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)