Sez. 3 - , Sentenza n. 25313 del 05/02/2019 Ud. (dep. 07/06/2019) Rv. 276004 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ | Nullità della perizia – Sostituzione del perito – Necessità – Esclusione – Rinnovazione dell’incarico – Possibilità.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ
Nel caso di perizia dichiarata nulla (nella specie, per mancato avviso al difensore dell'imputato) la sostituzione del perito, sempre che sia concretamente possibile, non è obbligatoria, ma è rimessa alla scelta del giudice, fatta salva la tutela delle garanzie difensive e delle esigenze di imparzialità tramite lo strumento della ricusazione di cui all'art. 223 cod. proc. pen., essendo possibile, pertanto, procedere al conferimento di un nuovo incarico al medesimo ausiliario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)