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Sez. 1, Sentenza n. 44736 del 15/07/2016 Cc. (dep. 24/10/2016) Rv. 268565 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE | Pareri espressi in altri procedimenti o in sede scientifica e divulgativa - Motivo di ricusazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268565-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE

Non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell'opzione dell'ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico. (In applicazione del principio, la Corte ha accolto la richiesta di ricusazione dei periti, in quanto componenti del comitato scientifico dell'associazione Legambiente, già costituitasi parte civile in altro procedimento pendente a carico degli stessi imputati per fatti strettamente correlati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)