Sez. L, Sentenza n. 11949 del 09/11/1991 (Rv. 474560 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Esonero | Omissione - Accordo solutorio condizionato all'accertamento collegiale dell'effettivo stato d'invalidità - Portata - Mancato avveramento di tale condizione - Effetti.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Esonero
Qualora, in presenza di sopravvenuta inabilità fisica del proprio agente, l'azienda autoferrotranviaria non adotti un provvedimento definitivo ed unilaterale di esonero ai sensi dell'art. 27 del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, ma stipuli con l'interessato, anche per "facta concludentia", un accordo solutorio, subordinandone l'efficacia all'accertamento, da parte del competente collegio medico, dell'effettiva sussistenza dello stato di invalidità permanente ed assoluto presa in considerazione ai fini della suddetta risoluzione concordata del rapporto, il mancato avveramento di siffatta condizione, mentre toglie efficacia "ex tunc" all'accordo solutorio, non per questo comporta automaticamente il diritto dell' agente alle retribuzioni non corrispostegli a seguito dell'attuazione dell'accordo medesimo, dovendosi, invece, avere riguardo, per stabilire entro quali limiti tale diritto debba essere contenuto, alla specifica disciplina del detto accordo oltre che del ripristinato rapporto e, in particolare, all'eventuale superamento del limite massimo di comporto retribuito ed alla sussistenza di situazioni di carenza della prestazione lavorativa per obiettiva impossibilità del dipendente di renderla.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)