Sez. L, Sentenza n. 3583 del 24/03/2000 (Rv. 535070 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Lavoratori inidonei trasferiti a mansioni inferiori - Piano di esodo ex art. 3 legge n. 270 del 1988 - Diritto del lavoratore all'inserimento - Presupposti - Dichiarazione di inidoneità entro il 20 giugno 1986 - Definitività - Necessità - Insussistenza - Fattispecie relativa a certificazione di inidoneità della Usl solo successivamente confermata dal Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO
Ai fini dell'inclusione del lavoratore nel programma di esodo dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici trasporti, a norma dell'art. 3 legge n. 270 del 1988, per l'integrazione del requisito della dichiarazione di inidoneità rispetto alla qualifica di provenienza, intervenuta entro il 20 giugno 1986, non è necessario che la dichiarazione stessa abbia carattere di definitività. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la rilevanza della dichiarazione di inidoneità resa dalla Usl, interpellata al riguardo dall'azienda, anche se questa, pur "cautelativamente" non adibendo il lavoratore alle mansioni precedenti, non aveva fatto immediatamente propria tale certificazione, ma aveva richiesto l'accertamento in tema di inidoneità del Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato).
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)