Sez. 3, Sentenza n. 10327 del 13/05/2014 (Rv. 630904 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Notifica del titolo esecutivo non alla parte personalmente ma al difensore - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Deducibilità della mera violazione processuale - Limiti - Allegazione e prova del concreto pregiudizio del diritto di difesa - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 479 com. 2, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)