Sez. L, Sentenza n. 1803 del 28/03/1981 (Rv. 412485 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - EQUO TRATTAMENTO - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE SENZA DIRITTO A PENSIONE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITA DELLA RETRIBUZIONE - NOZIONE - RIFERIMENTO AL CALCOLO DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - DETERMINAZIONE DI OGNI COMPENSO ANCHE DIVERSO DALLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - EQUO TRATTAMENTO - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE SENZA DIRITTO A PENSIONE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITA DELLA RETRIBUZIONE - NOZIONE - RIFERIMENTO AL CALCOLO DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - DETERMINAZIONE DI OGNI COMPENSO ANCHE DIVERSO DALLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
In relazione al personale delle aziende di trasporto pubblico in regime di concessione, il principio dell'onnicomprensivita della retribuzione affermato in riferimento al calcolo dell'indennita di buonuscita degli autoferrotranvieri senza diritto a pensione deve considerarsi come recepito in via generale in seno alla disciplina del cd equo trattamento di cui al RD 8 gennaio 1931 n 148 nei confronti di tutti i dipendenti. Pertanto, tale principio - in forza del quale vanno comprese nella retribuzione tutte le componenti aventi il carattere dell'obbligatorieta e della determinatezza o determinabilita (e, quindi, in primo luogo, le mensilita aggiuntive) - riguarda non solo il calcolo dell'indennita di fine rapporto ma la Determinazione di ogni compenso, anche diverso dalla retribuzione ordinaria. (nella specie, alla stregua delle affermazioni di cui in massima, e stato accolto il motivo di ricorso concernente il mancato computo, nella retribuzione per il lavoro straordinario e festivo, delle quote della tredicesima e quattordicesima mensilita nonche delle indennita di pasqua e ferragosto). (V 960/78, mass n 390297; (Conf 3470/80, mass n 407317).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)